Normativa Italiana
La sanità transfrontaliera in Italia
La Direttiva sull'assistenza transfrontaliera è stata recepita a livello italiano con il D.Lgs. n.38 del 04 marzo 2014 il quale prevede:
- Il diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale informazioni riguardanti l'assistenza sanitaria transfrontaliera, al fine di compiere una scelta informata e consapevole
- Il rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera, se le stesse corrispondono a prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA). Le regioni possono decidere di rimborsare, con risorse proprie, anche le prestazioni di assistenza transfrontaliera che corrispondono a prestazioni erogate dal Servizio sanitario Regionale quali prestazioni aggiuntive
- Il pagamento diretto della prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera allo stato membro di cura da parte del paziente. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa, l'ASL di residenza rimborsa al paziente il costo della prestazione ricevuta all'estero secondo la corrispondente tariffa regionale. L'eventuale differenza è a carico del cittadino. Non esiste obbligo di rimborso per le spese di viaggio e di alloggio, né per le spese per l'accompagnatore. Ciascuna regione, potrà comunque decidere di rimborsare ulteriori costi rispetto alla prestazione sanitaria transfrontaliera
- L'adozione di misure restrittive sull'accesso alle cure e limitazioni in materia di rimborsi, per esigenze di pianificazione o per garantire il controllo dei costi e per evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse
- L'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per le prestazioni soggette indicate nel decreto legislativo di riferimento.