FAQ


Abbiamo risposto alle domande più frequenti.
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Quali sono i benefici che posso trarre da questa direttiva?

La nuova direttiva non modifica i benefici già offerti ai cittadini dai regolamenti precedenti in materia di sicurezza sociale. Uno dei benefici introdotti dalla nuova direttiva è il diritto per il paziente di scegliere liberamente il prestatore di cure.

Gli altri vantaggi che presenta la direttiva sono:

  • Più scelta: la direttiva copre tutti i fornitori di servizi sanitari nell’UE sia pubblici che privati
  • Informazioni ai pazienti: i pazienti, grazie alle istituzioni di punti di contatto nazionali, potranno ricevere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fare una scelta informata, ad esempio sulla sicurezza dell’assistenza sanitaria transfrontaliera
  • Garanzie procedurali: In caso di rifiuto dell’autorizzazione preventiva, i pazienti hanno il diritto di presentare un reclamo e di chiedere una nuova soluzione. Inoltre, i pazienti hanno il diritto di ricevere una copia della loro cartella clinica.

Esisteva già una regolamentazione in materia? Perché è stata necessaria questa nuova legge?

I cittadini che hanno bisogno di cure comprese le cure quelle di emergenza, se si trovano temporaneamente all’estero continueranno a beneficiare della precedente normativa e quindi riceveranno le cure necessarie.
Se, invece, si tratta di assistenza programmata, il paziente potrà chiedere un’autorizzazione preventiva la quale potrà essere accettata o rifiutata.

Qual è la qualità delle cure che posso ricevere in un altro paese dell’UE?

L’assistenza transfrontaliera deve essere prestata conformemente:

  • Agli standard e agli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dallo Stato membro di cura
  • Alla legislazione in vigore nello Stato membro di cura
  • Alla normativa del UE in materia di standard di sicurezza.

Tutte le informazioni sono comunque disponibili presso i punti di contatto nazionali.

Chi devo informare prima di recarmi all’estero per le cure?

Prima di recarsi all’estero è bene prendere i contatti con la propria istituzione competente per conoscere le procedure necessarie per ottenere i rimborsi e, in particolare, se è richiesta un’autorizzazione preventiva e come chiederla.

Posso scegliere autonomamente il paese e la struttura in cui eseguire la prestazione?

Il paziente è libero di scegliere dove ricevere il trattamento, sia per quanto riguarda la struttura, la quale può essere privata o pubblica, che per quanto riguarda il paese di destinazione, purché membro dell’UE.

Posso recarmi all’estero per ricevere cure se queste non sono disponibili nel mio paese?

Sì. Se il trattamento non è disponibile in uno Stato membro, le autorità sanitarie nazionali non potranno rifiutare l’autorizzazione. Per quanto riguarda il rimborso, il paziente avrà diritto al rimborso solo se rientra nel “paniere di sussidi” a cui ha diritto in base alla legislazione o alle norme del paese d’origine.

Quali sono le operazioni che posso eseguire in un altro paese dell’UE?

Le operazioni che possono essere eseguite in un paese dell’UE sono quelle indicate dalle autorità nazionali del proprio paese di appartenenza. Nella sezione Prestazioni Sanitarie è possibile consultare quelle che lo Stato italiano consente di eseguire.

Quali sono le operazioni che non rientrano nella direttiva?

Le operazioni che possono essere eseguite in un paese dell’UE sono quelle indicate dalle autorità nazionali del proprio paese di appartenenza. Nella sezione Prestazioni Sanitarie è possibile consultare quelle che lo Stato italiano consente di eseguire.

In quali paesi posso recarmi per ottenere le cure di cui ho bisogno?

E’ possibile eseguire il proprio trattamento in qualsiasi paese dell’UE quindi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito*, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

*A seguito della Brexit, il Regno Unito sta trattando con l’UE per l’uscita da essa.

Quali dimensioni ha il fenomeno?

I pazienti preferiscono ricevere assistenza sanitaria nel proprio paese. Infatti, le domande per ricevere l’assistenza transfrontaliera rappresentano soltanto l’1% circa della spesa pubblica per l’assistenza sanitaria, compreso l’assistenza di emergenza per i turisti.

Cosa succede se mi viene negata l’autorizzazione?

I pazienti hanno diritto di chiedere il riesame di qualsiasi decisione amministrativa sull’assistenza sanitaria transfrontaliera per ogni singolo caso.

Questa autorizzazione può essere rifiutata?

L’autorizzazione potrà essere rifiutata se il trattamento o il prestatore di cure in questione possono rappresentare un rischio per il paziente.
L’autorizzazione potrà, inoltre, essere rifiutata anche quando nel paese di residenza la prestazione oggetto venga fornita entro i termini previsti.

Prima di recarmi in un altro paese dell’UE per le cure, è necessaria un’autorizzazione da parte dell’ASL di competenza?

L’autorizzazione preventiva è prevista in 3 casi:

  1. Per le cure che comportano un ricovero ospedaliero di almeno una notte
  2. Per cure sanitarie altamente specializzate e costose
  3. In casi gravi e specifici relativi alla qualità o alla sicurezza delle cure prestate all’estero.

In questi tre casi, i pazienti dovranno chiedere preventivamente l’autorizzazione alla loro autorità sanitaria nazionale competente.

Dove posso trovare ulteriori informazioni sui miei diritti all’assistenza sanitaria in un altro paese dell’UE?

Ogni Stato membro ha messo a disposizione dei propri cittadini un punto di contatto nazionale dove poter ricevere tutte le informazioni di cui i cittadini hanno bisogno.

Come posso proseguire le cure una volta tornato a casa?

Il paese di provenienza ha l’obbligo di garantire che il follow up medico sia della stessa qualità indipendentemente da dove è stato svolto il trattamento.

Cosa devo fare se qualcosa va storto durante il trattamento in un altro paese dell’UE?

La direttiva stabilisce le responsabilità sia del paese in cui avviene il trattamento sia del paese responsabile per il rimborso per quanto riguarda i reclami e i ricorsi. I punti di contatto nazionali forniranno ai pazienti tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

La documentazione medica generata sarà valida nel mio paese?

Si. Il paziente riceverà dalle autorità nazionali in cui avviene la prestazione, tutta la documentazione sanitaria che gli servirà una volta tornato nel proprio paese di residenza.

Posso trasferire la mia cartella clinica nello Stato membro in cui riceverò le cure?

Si. Il paziente ha il diritto di trasferire una copia della cartella clinica dal proprio paese di origine prima di ricevere un trattamento in un altro Stato membro dell’UE.

Il costo del farmaco o del dispositivo medico dispensato in un altro Stato dell’UE verrà rimborsato?

I costi per l’acquisto di medicinali o dispositivi medici in un paese dell’UE verranno, di norma, rimborsati dall’istituzione competente.

È possibile richiedere il rimborso anche per le spese di viaggio e alloggio?

Gli stati membri sono liberi di scegliere se rimborsare le spese di viaggio e alloggio o costi aggiuntivi in cui incorrono le persone con disabilità.

Come verrò rimborsato dopo aver ricevuto le cure all’estero?

Lo Stato membro di provenienza del paziente che richiede cure o prodotti sanitari in un altro paese dell’UE, deve assicurare il rimborso del costo di servizi o prodotti richiesti. Il rimborso è previsto nei limiti dei benefici dell’assicurazione sanitaria (o del servizio sanitario pubblico come nel caso del SSN Italiano) di cui il paziente è titolare, e comunque non può superare il costo della prestazione sanitaria ricevuta in un altro paese dell’UE. Per fare un esempio: per ipotesi la spirometria in Francia viene rimborsata a 100 euro mentre in Italia a 120. Se un italiano richiede una spirometria in Francia, otterrà un rimborso pari al 100 euro e non a 120.

Devo anticipare il costo della cura se mi reco in un altro paese dell’UE?

Sì. Il paziente pagherà anticipatamente il costo delle cure che riceverà, e solo successivamente verrà rimborsato dall’autorità nazionale.
In alcuni casi le autorità possono indicare anticipatamente l’importo del rimborso sulla base della precedente autorizzazione preventiva ricevuta.