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La Direttiva 2011/24 per curarsi in UE - CBH

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28 August 2023

La Direttiva 2011/24 per curarsi in UE

La Direttiva 2011/24 per curarsi in UE

La sanità in Europa è caratterizzata da lunghe liste d’attesa, dovute principalmente a:  

  • Riduzione dei posti letto ospedalieri; 
  • Riduzione del personale sanitario; 
  • Aumento della popolazione over 65;  
  • Aumento dell’aspettativa di vita;  

Questo, indubbiamente, porta ad un aumento dei tempi di attesa per poter eseguire un qualsiasi tipo di esame o intervento chirurgico. Prendendo come esempio l’Italia, dati statistici dimostrano che per una risonanza magnetica o una cataratta si può attendere fino a 15 mesi. Tutto ciò significa che i termini stabiliti dalla legge italiana (PNGLA 2019-2021) per ricevere la prestazione sanitaria non vengono rispettati.  

Non potendo ricevere le cure necessarie in tempi ragionevoli, spesso i cittadini sono costretti a rivolgersi a cliniche private, o ad andare all’estero per poter eseguire la prestazione sanitaria di cui hanno bisogno. Nel peggiore dei casi, il paziente preferisce rinunciare alle cure, piuttosto che pagare di tasca propria.  

Lo scenario appena descritto non appartiene solo all’Italia, ma anche a molti altri Paesi europei. Per questo, la Commissione Europea è intervenuta finalmente emanando la Direttiva 2011/24/UE.  

La Direttiva 2011/24/UE regola l’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Permette ai cittadini europei di ricevere, a determinate condizioni, prestazioni sanitarie in un altro Paese dell’Unione Europea diverso da quello di residenza. In questo modo, i cittadini europei potranno decidere di curarsi in un altro Paese dell’UE.  

Coloro che decidono di avvalersi di questo diritto dovranno richiedere l’autorizzazione preventiva all’ASL di appartenenza e anticipare il costo del trattamento sanitario. Grazie, però, alle sentenze Kohll e Decker (1998) e alla Direttiva 2011/24/UE, i cittadini europei hanno diritto di ricevere il rimborso delle cure mediche ricevute in un altro Stato Membro dell’Unione Europea. Inoltre, la normativa stabilisce che il rimborso sarà pari e non superiore al costo che la cura avrebbe avuto nel Paese di residenza del paziente. Il rimborso, quindi, rispecchierà i Lea (Livelli essenziali di assistenza) del proprio Paese. Ed avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla cura effettuata.  

La Direttiva 2011/24 mette al centro il paziente-cittadino dell’UE. Può scegliere liberamente in quale Stato dell’UE e in quale struttura, privata o pubblica, ricevere assistenza sanitaria. Unica raccomandazione: controllare preventivamente che i costi che si intende sostenere siano rimborsabili dalle autorità competenti.  

La Dir. 2011/24/UE è stata recepita a livello italiano con il D.lgs n. 38 del 4 marzo 2014. 

Il legislatore italiano ha individuato le prestazioni per le quali i cittadini italiani possono esercitare il loro diritto all’assistenza sanitaria transfrontaliera. Non vi rientrano:  

  • I servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata;  
  • L’assegnazione degli organi ai fini di trapianti;  
  • I programmi pubblici di vaccinazione.  

La Commissione Europea ha previsto, inoltre, che ogni Stato Membro si dotasse di un Punto di Contatto Nazionale (NCP) per facilitare l’accesso alle cure transfrontaliere per i pazienti europei. 

I NCP sono strutture che forniscono informazioni riguardanti le cure in un altro Paese dell’UE, come la richiesta dell’autorizzazione, i tempi per il rimborso o le terapie disponibili.  

In Italia, il Punto di Contatto Nazionale (NCP) è istituito presso il Ministero della Salute ed è reperibile tramite un apposito form online (disponibile sul sito del Ministero della Salute) o tramite email.

La Redazione