Milleproroghe: dai medici in corsia fino a 70 anni ai contratti agli specializzandi dal 3° anno
È stato approvato giovedì scorso il Decreto Milleproroghe, che ha dato il via ad alcuna delle misure previste dal Patto per la Salute.
I medici potranno proseguire il loro lavoro fino ai 70 anni e gli specializzandi potranno essere assunti già dal terzo anno.
Queste sono solo alcune delle novità per la sanità introdotte con gli
emendamenti approvati nel corso dei lavori da parte delle Commissioni congiunte
Bilancio e Affari Costituzionali della Camera.
I medici quindi potranno rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività, ma entro i 70 di età. Questa misura viene già adottata in alcune Regioni, ed è ora consentita a tutto il Servizio sanitario fino al 2022.
“Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L’amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all’assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.” Art. 5, comma 2
Inoltre, i medici specializzandi potranno essere inquadrati a tempo determinato e con orario parziale (per consentire, in contemporanea, di completare la specializzazione) già dal terzo anno di corso. Gli specializzandi dunque saranno ammessi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza sanitaria, “a partire dal terzo anno del corso di formazione” e non più all’ultimo anno.
“All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 547, le parole: « I medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti” Art. 5, comma 1